Il primo Statuto

Il primo Statuto, approvato dal Patriarca Marco Cè il 2 febbraio 1989

STATUTO DEL CENTRO DI STUDI TEOLOGICI “GERMANO PATTARO”

 

Il Centro di studi teologici “Germano Pattaro” intende onorare la memoria di don Germano Pattaro che, ispirato dall’amore alla sua Chiesa, le ha dedicato la vita, curando la formazione dei giovani e in particolare degli studenti, proponendo nuove vie alle tematiche del matrimonio e della vita familiare, affrontando con umiltà, coraggio e professionalità - secondo le indicazioni del concilio vaticano II – il problema del rinnovamento ecclesiale e la grande questione dell’unità dei cristiani e donando infine la propria biblioteca alla Chiesa di Venezia per favorire in modo particolare la formazione dei laici e l’incontro più aperto a tutti.

 

Art. 1
L’Opera Studium cattolico Veneziano, fondazione di religione eretta canonicamente e civilmente riconosciuta, costituisce il Centro di studi teologici “Germano Pattaro” con sede a Venezia, San Maurizio 2760, come propria sezione che si organizza autonomamente secondo le norme dei presente Statuto.

 

Art. 2
Scopi del Centro sono i seguenti:

  1. tramandare l’opera e gli studi teologici ed ecumenici di don Germano Pattaro;
  2. tener aperta alla pubblica consultazione e incrementare la biblioteca donata da don Germano Pattaro;
  3. promuovere la formazione teologica e organizzare studi teologici;
  4. favorire l’incontro, il dialogo, la ricerca su tematiche teologiche e culturali.

 

Art. 3
Per il raggiungimento del suo scopo il Centro:

  1. provvedere a raccogliere gli scritti editi e inediti di don Germano Pattaro, curandone la eventuale pubblicazione e la diffusione;
  2. provvede alla inventariazione a schedatura dei volumi della biblioteca e all’acquisto di libri e periodici a partire da nuclei di interesse presenti inizialmente nella biblioteca;
  3. provvede a curare pubblicazioni, ad organizzare conferenze, corsi, seminari, dibattiti, ad istituire premi e borse di studio e a promuovere ogni altra iniziativa necessaria o utile al raggiungimento delle finalità statutarie;
  4. accoglie nei suoi locali, mettendo a disposizione le proprie strutture o con eventuali altre forme di adesione e collaborazione, iniziative promosse da altri, purché non contrarie ai fini istituzionali del Centro.

 

Art. 4
Le entrate del centro sono costituire:

  1. da offerte annuali di adesione;
  2. da oblazioni;
  3. da ogni altro provento che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Tali entrate sono destinate dal Consiglio Direttivo esclusivamente al finanziamento delle attività del Centro.

 

Art. 5
Coloro che contribuiscono a sostenere il Centro con l’adesione e l’offerta annuale costituiscono il gruppo “Amici di don Germano”. Gli “Amici di don Germano” si riuniscono almeno una volta all’anno per discutere la relazione del Presidente e per eleggere un loro rappresentante nel Consiglio direttivo.

 

Art. 6
Il Centro è retto da un Consiglio direttivo che elabora i programmi di attività e i relativi progetti di spesa nei limiti delle entrate di cui all’art. 4. Esso è costituito:

  1. dal Presidente;
  2. dal Direttore;
  3. dai responsabili dei settori diocesani relativi all’ecumenismo e alla pastorale del matrimonio e da un rappresentante per ciascuno dei gruppi di lavoro del Centro;
  4. dal Presidente e dall’Assistente dell’Azione Cattolica diocesana o dai rispettivi delegati stabili;
  5. dal rappresentante degli “Amici di don Germano”;
  6. dal responsabile della biblioteca;
  7. dall’Amministratore.

Il Consiglio direttivo può cooptare altri rappresentanti di istituzioni pastorali, di operatori del Centro e di altre realtà interessate agli studi teologici. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno.

 

Art. 7
Il Comitato esecutivo, costituito dal Presidente, dal Direttore, dal responsabile della biblioteca, dall’Amministratore e da altri membri eventualmente designati dal Consiglio direttivo, sottopone allo stesso Consiglio i programmi di attività e i relativi progetti di spesa, e ne cura l’esecuzione.

 

Art. 8
Presidente del Centro è il responsabile diocesano della Pastorale per la cultura; ha la responsabilità generale del Centro, convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. Il Direttore dirige le attività teologiche del Centro; è nominato dall’Ordinario diocesano; il suo incarico dura un triennio ed è rinnovabile.

 

Art. 9
Il responsabile della biblioteca e l’Amministratore sono nominati, sentito il parere del Consiglio direttivo, dal Presidente.

 

Art. 10
La biblioteca è retta da un regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo.

 

Art. 11
Le modifiche delle Statuto sono deliberate dal Consiglio d’Amministrazione dello Studium Cattolico Veneziano su proposta e comunque sentito il Consiglio direttivo del Centro.